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Statuto di Quilt Italia Associazione Nazionale Italiana di Patchwork, Quilting e lavori d’Ago e affini Approvato dall’assemblea dei soci il 10 febbraio 2008 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 L’Associazione non intende sovrapporsi od interferire nelle attività delle associazioni che si sono eventualmente già costituite, auspicando, invece, una intensa e fruttifera collaborazione per sviluppare gli scopi suddetti. L’Associazione, per il conseguimento dei suoi scopi, può svolgere qualsiasi attività consentita dalla legge 11 agosto 1991 n.266 e si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali dei propri associati. L’associazione è apolitica e aconfessionale, non ha fini di lucro e non ha per oggetto esclusivo né principale l’esercizio di attività commerciali.
ART. 5
ART. 6
Le entrate dell’Associazione possono essere costituite da:
L’Associazione può accendere mutui, stipulare con istituti di credito o con Poste Italiane rapporti di conto corrente, richiedere fidi e finanziamenti. Le quote annuali o contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.
ART. 7 Per essere ammessi all’Associazione in qualita’ di associati occorre presentare al Consiglio Direttivo idonea domanda e versare la quota associativa. La domanda e’ vagliata dal Consiglio Direttivo il quale deliberera’ sull’ammissione a maggioranza assoluta dei suoi membri. L’iscrizione all’Associazione comporta l’accettazione del presente statuto. La qualita’ di associato viene perduta per decesso, dimissioni, recesso nonche’ a seguito di esclusione per morosita’ o indegnita’. La morosita’ verra’ dichiarata dal Consiglio, l’indegnita’ sara’ sancita dall’Assemblea degli associati. L’associato potra’ essere considerato indegno qualora non rispetti i deliberati degli organi dell’Associazione o quando abbia commesso azioni disonorevoli, o abbia, per la sua condotta, costituito ostacolo al buon andamento dell’attivita’ dell’Associazione.
ART. 8 il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Vice Presidente; l’Assemblea Generale.
ART. 9
ART. 10
ART. 11 L’Assemblea si riunirà inoltre ogni qualvolta verrà convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, oppure ogni qualvolta ne farà richiesta almeno un decimo degli associati, i quali dovranno far pervenire tale richiesta, sottoscritta dai richiedenti, al Consiglio Direttivo. Essa e’ infine convocata in sede straordinaria ogni qual volta il Consiglio reputa ciò’ necessario. L’Assemblea può essere convocata presso la sede od in ogni altro locale ritenuto idoneo dal Consiglio Direttivo ad accogliere gli associati. Le deliberazioni dell’Assemblea vengono prese con la maggioranza dei voti di tutti gli associati presenti. Per modificare lo statuto ed i regolamenti è richiesta la maggioranza assoluta dei voti degli associati maggiorenni, essendo presenti , almeno i due terzi degli stessi. In tale circostanza sarà valido anche il voto espresso per iscritto dai singoli associati. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio associativo in favore di altre associazioni aventi scopo analogo o complementare, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 21 c.c.
ART. 12
ART. 13
ART. 14
L’avviso di convocazione deve riportare l’ordine del giorno, con indicazione del giorno, luogo ed ora fissati per l’adunanza assembleare e deve essere comunicato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
ART. 15
ART. 16
ART. 17 Le decisioni sono prese a maggioranza semplice ed in caso di parità prevale il voto del Presidente ovvero del Vice Presidente. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni volta lo ritenga necessario, oppure su richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio stesso.
ART. 18
In tali circostanze il Comitato Direttivo provvederà alla cooptazione di altri membri in sostituzione dei membri mancanti. La cooptazione dovrà essere ratificata alla prima Assemblea. I membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati. Nel caso in cui risulti dimissionaria o decaduta oltre la metà del Consiglio, questo decadrà nel suo insieme e si riattiverà la procedura prevista per il rinnovo.
ART. 19 Al Presidente spettano le seguenti facoltà:
ART. 20 Al Tesoriere competono i seguenti adempimenti:
Il Collegio dei Sindaci Revisori formato da tre membri effettivi e due supplenti, è eletto dall'Assemblea in concomitanza all’elezione del Consiglio Direttivo e come quest’ultimo resta in carica tre anni salvo dimissioni ovvero decadenza deliberata dall’Assemblea. I tre sindaci revisori effettivi nominano fra loro il Presidente del Collegio. L’appartenenza al Collegio dei Sindaci Revisori non è compatibile con altre cariche associative ed essi esercitano il loro mandato gratuitamente. La funzione del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti ha funzione di controllo nella corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Esso si riunisce annualmente per controllare il bilancio consuntivo e preventivo e per presentare all’Assemblea la propria relazione annuale sul bilancio consuntivo e preventivo. Le verifiche di controllo del Collegio dei Sindaci Revisori sono valide quando siano presenti tutti i componenti dello stesso. Il Collegio dei Sindaci Garanti formato da tre membri effettivi e due supplenti, è eletto dall'Assemblea in concomitanza all’elezione del Consiglio Direttivo e come quest’ultimo resta in carica tre anni salvo dimissioni ovvero decadenza deliberata dall’Assemblea. I tre sindaci garanti effettivi nominano fra loro il Presidente del collegio. L’appartenenza al Collegio dei Sindaci Garanti non è compatibile con altre cariche associative ed essi esercitano il loro mandato gratuitamente. La funzione del Collegio dei Sindaci Garanti è quella di redimere le liti/contestazioni che possono insorgere fra i soci e garantire il corretto funzionamento delle attività fra il CD e i Soci. Le decisioni del Collegio dei Garanti sono valide quando siano presenti tutti i componenti dello stesso. Il Collegio dei Garanti si limita ad esprimere il proprio parere all’Assemblea che ha decisione finale sulle controversie e può decidere l'espulsione del socio, qualora dette controversie riguardino quei comportamenti dei soci rivolti ad intralciare o danneggiare l’Associazione (art. 7). Il Collegio dei Sindaci Garanti agisce a richiesta di uno o più soci o autonomamente qualora debba semplicemente esprime un parere. I Sindaci Revisori e i Sindaci Garanti possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo e vi partecipano con funzione esclusivamente consultiva.
ART. 21
ART. 22
ART.23
ART. 24
ART. 25 In caso di scioglimento dell’associazione, l’assemblea delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale in favore di associazioni aventi finalità analoghe o complementari.
ART. 26 L’Assemblea dei soci potra’ approvare un regolamento per il funzionamento dell’Associazione che potra’ anche disciplinare l’organizzazione dell’Associazione su base territoriale e i rapporti in sede internazionale.
ART. 27 Scarica lo statuto |
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